Art. 9.

      1. Il rettore presiede alla gestione unitaria dell'Università della difesa nazionale, di cui ha la rappresentanza legale. È nominato tra gli ufficiali generali e gli ammiragli dal comitato dei capi di stato maggiore e svolge le seguenti funzioni:

          a) mantiene rapporti con gli altri Corpi armati dello Stato, militarizzati e non, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con gli enti e organismi interessati ai problemi della difesa nazionale;

          b) assolve funzioni di promozione e di coordinamento delle attività, assicurando rapporti con le altre università mediante lo svolgimento di seminari, incontri, dibattiti e attività in comune, garantendo anche lo svolgimento dei programmi, in uno spirito interforze teso al superamento delle visioni settoriali, che tengano costantemente presenti le esigenze complessive della difesa nazionale nelle sue fondamentali componenti di difesa militare e di difesa civile;

          c) adotta, nei confronti del personale docente, non docente e dei frequentatori dei corsi, i provvedimenti che gli sono attribuiti dallo statuto dell'Università.

      2. Il rettore dura in carica tre anni.